La camera dei deputati si è riunita. All’ordine
del giorno, la conversione in legge del decreto contro il
femminicidio (e non solo). Il M5S ha accusato la presidente Laura
Boldrini: ha convocato la camera in piena estate, per farsi
pubblicità, con spreco di denaro pubblico. L’accusa è infondata.
La presidente ha solo applicato la Costituzione. L’art. 77 recita
al secondo comma:
Quando, in casi straordinari di necessità e
d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
Il decreto è stato approvato dal consiglio dei
ministri il 14 agosto. Obbligatoriamente la camera doveva essere
convocata entro il 20 agosto.
Il criterio di necessità e urgenza può essere
contestato al governo. Non alla camera dei deputati.
Decretare d'urgenza?
Negazionismo a parte, sull’opportunità di decretare d’urgenza
esistono due posizioni. Una dice si: il femminicidio è una emergenza
sociale. L’altra dice no: il femminicidio è una questione
strutturale. La lettura emergenziale dice: i femminicidi aumentano,
oppure non diminuiscono in proporzione agli altri omicidi, uccidono
una donna ogni due o tre giorni, bisogna fare qualcosa subito. La
lettura strutturale dice: il femminicidio fa parte della cultura
patriarcale, è espressione e funzione della disparità tra i sessi,
serve un intervento organico, per cambiare una intera cultura, una
intera società, ci vuole più tempo, più confronto con le
associazioni e i centri antiviolenza. Non serve vedere un problema di
ordine pubblico, non serve inasprire le pene.
Una tesi non esclude l’altra. Un cambiamento
culturale è già in atto. Questo provoca un’emergenza civile. Ieri
vedevamo raptus e delitti passionali. Oggi vediamo femminicidi. Donne
maltrattate e uccise perchè cercano di sottrarsi ad un ruolo di
genere. Con la passione folle potevamo convivere. Con i femminicidi
no. Non esiste dato che sia fisiologico. Sei mesi, un anno, per fare
la migliore legge possibile, significa il tempo di 70-140 donne
uccise. Naturale voler fare qualcosa subito, per impedire, limitare
il numero di quelle vittime. Bisogna vedere se si fa subito la cosa
più utile.
Esiste poi un’altra variabile: la stabilità
politica. La cassazione ha condannato in modo definitivo Silvio
Berlusconi per frode fiscale. A settembre il senato dovrà votare la
sua decadenza da senatore. E’ molto probabile cada il governo.
Senza un ribaltone PD-M5S, finirà anche la legislatura. Tutti i
disegni di legge in discussione o calendarizzati saranno ancora una
volta rinviati ad un futuro indefinito.
Il decreto ha un difetto evidente. Mescola cose
diverse. Permette di usare la lotta alla violenza di genere contro i
notav. E viceversa. Esiste il gioco politico. Gli espedienti
demagogici. I protagonismi. Le contrapposizioni forzate (cultura vs
repressione). A cui partecipano tanto i governanti quanto gli
oppositori. Si può fare la tara di tutto questo. La
parte del decreto contro la violenza di genere può essere criticata
più per quello che manca, che per quello che c’è.
I punti controversi
Su quello che c’è alcuni punti sono controversi
e contestati, per motivi di efficacia o per motivi di principio.
- Le aggravanti, in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, se i fatti sono commessi a danno o in presenza di minori di anni 18 (violenza assistita); nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia o sia stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza; se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cyberbullismo).
- L’irrevocabilità della querela di parte.
- L’allontanamento da casa del coniuge violento e dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
- L’’arresto in flagranza obbligatorio in caso di maltrattamenti su famigliari e conviventi.
- La garanzia dell’anonimato per le denunce di violenza da parte di vicini e conoscenti.
Le aggravanti
Le aggravanti
sono criticate. Perchè repressive, mentre il problema è culturale.
Perchè non deterrenti, mentre il problema è la certezza della pena
e la rapidità del procedimento. Di nuovo, un aspetto non dovrebbe
escludere l’altro.
Il concetto di problema
culturale è talvolta banalizzato.
Tradotto in: bisogna partire dalla
scuola, bisogna fare campagne di sensibilizzazione.
Cose che, in effetti, bisogna fare. Tuttavia, un concetto assume un
significato a seconda dell’opposizione nella quale si sceglie di
investirlo. Ad esempio cultura vs natura. La questione è culturale,
vuol dire che non è naturale. La violenza di genere non è scritta
nei nostri geni, ma nei nostri codici culturali (norme, credenze,
valori, idee, simboli, disposizioni, modelli, costumi, abitudini,
etc.). Dunque, della questione culturale fa parte anche la legge. E’
una questione culturale definire reato un determinato comportamento e
definirlo più o meno grave mediante una pena. Molti di noi pensano
che mangiare carne costituisca un problema, che si combatte con la
cultura, per cui occorre divulgare una corretta informazione
alimentare. Occorre sensibilizzare. Ma non pensiamo a reati e
divieti, non pensiamo che macellai e consumatori di carne siano
criminali. Battere molto sul chiodo del problema
culturale in opposizione ad una legge e
ad una pena, lascia intravvedere un sottotesto: la scarsa convinzione
che determinati comportamenti - i maltrattamenti, lo stalking, il
cyberstalking - siano veramente reati o reati gravi. Considerare la
violenza un aspetto relazionale normale per quanto spiacevole,
anziché un reato, è uno dei primi problemi culturali. Un problema
che affiora nel testo dello stesso decreto, quando per ben due volte
si cita il concetto di “violenza non occasionale”.
Più precisa la critica secondo cui sono la
certezza della pena e la rapidità del procedimento ad avere valore
deterrente. Si può essere d’accordo, le aggravanti hanno valore
simbolico. Rovesciano le vecchie attenuanti del delitto d’onore,
sopravvissute nella comprensione e nell’indulgenza con cui si
raccontano ancora oggi i delitti passionali.
Sorprendente invece la critica per la quale le
aggravanti determinerebbero una discriminante di valore tra donne non
sposate, sposate o incinta, come a voler vedere in esse la conferma
del fatto che il patriarcato attribuisce maggiore importanza alle
mogli alle madri, classici ruoli di genere delle donne. In verità,
storicamente il patriarcato, quando non ha proprio conferito potere
di vita e di morte sui componenti della famiglia, ha sempre concesso
al marito padre particolare indulgenza per la violenza commessa sulla
moglie e sui figli. Abbiamo avuto il delitto d’onore fino al 1981 e
ancora oggi molti mariti e fidanzati pensano di avere diritto, almeno
in modica quantità, ad esercitare forza e violenza sulla propria
partner. L’aggravante prevista dal decreto è un ribaltamento di
paradigma, non una conferma. La discriminante non è data dal ruolo
della donna, ma dalla natura della relazione. Se un estraneo fa
violenza su un donna sposata o non sposata commette lo stesso reato
per il quale è prevista la stessa pena. Se un marito con due vite
parallele fa violenza alla moglie e all’amante non sposata, lo
stesso, commette lo stesso reato per cui è prevista la stessa pena,
con la stessa aggravante. Riguardo la donna incinta, è evidente si
tratti di una condizione di maggior vulnerabilità esposta al rischio
di subire un maggior danno. Se una donna incinta cade o rimane chiusa
in mezzo alle porte dell’ascensore o del metrò, vive l’esperienza
con maggior paura, preoccupazione e stress, rispetto ad una donna non
incinta, per il comprensibile timore di compromettere la gravidanza.
E’ naturale, non dipende dall’influenza dei prolife.
Le circostanze aggravanti previste dal decreto
corrispondono sostanzialmente a quelle previste dalla Convenzione di
Istanbul (art. 46) ratificata il 28 maggio scorso dalla camera dei deputati.
Nel nostro ordinamento le aggravanti sono previste per i reati di
odio razziale nella legge Mancino (art. 3), reati per cui si procede
d’ufficio e sono proposte nel disegno di legge contro l’omofobia,
proposte considerate importanti, essenziali dalla comunità LGBT.
L'irrevocabilità della querela
L’irrevocabilità
della querela per atti persecutori
ricevere tre tipi di obiezione: 1) espone la donna a maggior pericolo
se lo stato non è in grado di proteggerla; 2) inibisce le donne
dallo sporgere querela, poichè sanno di non poter tornare indietro;
3) limita la libertà e l’autodeterminazione delle donne, le
minorizza. Le prime due obiezioni sono sensate, anche se si tratta di
supposizioni e non di effetti verificati. Un’altra supposizione
dice che è proprio la revocabilità della querela ad esporre la
denunciante a pressioni, intimidazioni e violenze affinché la
querela sia ritirata. Tuttavia, se è vero che l’irrevocabilità
della querela è una grande responsabilità che lo stato si assume di
garantire che gli abusi non si ripeteranno o di garantire la
protezione della vittima, allora è
vero che la revocabilità della querela è una grande responsabilità
che lo stato non si assume. E la deresponsabilizzazione dello stato
non può essere una rivendicazione. Quel che si può rivendicare è
che, prima di tutto il resto, sia garantita la protezione. Ma il
resto deve venire, altrimenti lo stalking continua a rimanere una
questione privata e la denuncia ad essere soltanto parte di una
dinamica relazionale, che a seconda di come evolve la relazione può
essere confermata o ritirata. Se in futuro migliora il mio rapporto
con chi mi ha rubato la merce, o l’auto, o svaligiato
l’appartamento, il reato non è condonato dalla mia personale
indugenza. I reati non sono una questione personale. Va fuori
bersaglio l’argomento relativo alla libertà e
all’autodeterminazione delle donne negate dalla procedibilità
d’ufficio. Nel codice penale la procedibilità d’ufficio è la
norma, la querela di parte l’eccezione. La procedibilità d’ufficio
valuta la gravità del reato per l’ordinamento. A nessuno verrebbe
in mente di affermare ad esempio che le vittime di usura sono
trattate da minorate, perchè la legge procede d’ufficio.
La contrarietà dalle camere penali
Le camere
penali contestano la contraddizione
del governo tra l’annuncio di misure per contenere l’eccessivo
ricorso al carcere e l’annuncio di nuove ipotesi di custodia
cautelare, di arresto obbligatorio e di innasprimenti di pena. Gli
avvocati penalisti denunciano inoltre l’introduzione di figure come
l’anonimato dei denuncianti, l’arresto obbligatorio per il reato
di maltrattamenti in famiglia, che farebbero arretrare
il paese rispetto ad elementari standard di civiltà giuridica,
in quanto ribalterebbero il principio
costituzionale della presunzione d’innocenza,
per di più in una materia, quella dei
rapporti familiari, che si presta ad accuse strumentali, sulla base
delle quali domani si andrà direttamente in galera senza alcun
filtro preliminare.
In merito a queste dure critiche, c’è da
chiedersi se una coerente politica carceraria debba essere
indifferente rispetto a qualsiasi valutazione sulla gravità dei
reati, ad esempio come se fosse la stessa cosa mettere fuori o
mettere dentro chi viola leggi come la Bossi-Fini o la
Fini-Giovanardi (migranti, tossicodipendenti) e chi viola leggi sulla
violenza sessuale, sugli atti persecutori, sui maltrattamenti in
famiglia.
Una assolutizzazione del principio di presunzione
di innocenza escluderebbe a priori qualsiasi ipotesi di custodia
cautelare, mentre l'art. 275 c.p.p.
prevede che si possa applicare la custodia cautelare in carcere
quando ogni altra misura risulti inadeguata. In Italia è consentita
la carcerazione preventiva solo in tre casi, cioè pericolo di fuga e
conseguente sottrazione al processo ed alla eventuale pena, pericolo
di reiterazione del reato e pericolo di turbamento delle indagini.
Il punto è valutare la probabilità di questi pericoli in rapporto
ai reati di violenza sessuale, violenza domestica e stalking. Il
principio di tutela della vita e di incolumità della vittima non è
di valore inferiore al principio della presunzione di innocenza (fino
al terzo grado di giudizio). Peraltro, anche il soggiorno in una casa
rifiugio può essere visto come una forma di custodia cautelare. Però
a scapito della vittima.
Solleva più di un dubbio l’idea che la
presunzione d’innocenza debba aver ancor più valore in
una materia, quella dei rapporti familiari, che si presta ad accuse
strumentali. Come se le camere penali
accreditassero il pregiudizio di un facile, diffuso e crescente
fenomemo di denuncia di falsi abusi. C’è da domandarsi se davvero
una denuncia comporti automaticamente un arresto, a prescindere da
qualsiasi valutazione della notizia di reato e senza alcuna attività
investigativa, o se talvolta non si ecceda in propaganda, demagogia,
emotività ed allarmismo anche nella contestazione dei provvedimenti
di carattere repressivo.
Un altro comunicato delle camere penali contesta
il decreto punto per punto. Meriterebbe un post dedicato. Per adesso
si può trarre questa impressione: sui danni eventuali del decreto
alle vittime (definite puntualmente "presunte") non si fa
parola. Il punto sono i vantaggi eccezionali attribuiti alle presunte
vittime e l'ingiustizia che potrebbe
subire il presunto innocente
che magari è un violento o un maltrattante non abituale, poichè se
è vero che le mura domestiche non sono più inviolabili le relazioni
possono essere conflittuali. Se in tema di violenza sulle donne è in
atto un cambiamento culturale, gli avvocati penalisti non sembrano
esserne all’avanguardia. Riconoscono specifici reati, ma non il
contesto della violenza di genere. Non considerano lo stalking un reato grave. Fanno (furbescamente) cenno al
terrorismo per suscitare diffidenza verso le misure emergenziali, ma
ignorano la lotta alla mafia, sottovalutano la violenza maschile, se
la rappresentano come conflittualità relazionale, esattamente come
quei tanti operatori della giustizia e delle forze dell’ordine a
cui sono destinati appelli e raccomandazioni per una adeguata
formazione.
I punti condivisi e quello che manca
Con l’eccezione degli avvocati penalisti, tra i
quali evidentemente prevale il punto di vista dei potenziali
difensori dei presunti innocenti,
su quello che c’è nel decreto alcuni punti sembrano avere un
consenso unanime o non essere motivo di contestazione:
- La possibilità di incidente probatorio (la possibilità per gli inquirenti di raccogliere le testimonianze in modalità protetta)
- Il patrocinio legale gratuito per le vittime
- L’obbligo di informare la vittima in modo costante sull’iter giudiziario e sulla situazione del denunciato (se le misure restrittive sono revocate, se richiede che siano revocate, se si propone l’archiviazione del caso, etc.)
- La concessione del permesso di soggiorno per fini umanitari alle vittime straniere
- L’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevano notizia di reato di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
- L’annuncio di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che prevede prevenzione, educazione, formazione, protezione e raccolta strutturata dei dati del fenomeno.
L’aspetto debole di questo ultimo punto è che
si tratta solo di un annuncio. Difficile da realizzare senza
prevedere l’investimento di adeguate risorse finanziarie. E’
tutto quello che manca nel decreto, perchè possa essere davvero una
buona legge.
Manca anche una disposizione che preveda il
risarcimento delle vittime.
Se il decreto apre la strada ad un piano
straordinario, potrà essere considerato un primo passo, se invece si
risolve in una toppa emergenziale al lavoro avviato dalla ministra
Josepha Idem, prima del suo defenestramento, senza avere le idee
chiare e la volontà reale di proseguire, il cambiamento radicale
proclamato da Enrico Letta rimarrà solo simbolico, ma sarà una
volta di più il simbolo di una politica che proclama senza
costruire. Il decreto già oggi non interviene su tutto l’essenziale.
Proprio sul piano dell’emergenza, manca la necessità più
immediata, più importante: il rafforzamento della rete di
protezione: portare i posti dei centri antiviolenza dai 500 attuali
ai 5.700 raccomandato dall’ONU (un posto ogni diecimila abitanti).
Per contrastare la violenza sulle donne, bisogna fare quello che si
fa per le cose ritenute davvero importanti: spendere soldi e anche
tanti. Ecco cosa poteva c’entrare la Tav con il femminicidio:
l’opportunità di realizzare un bello storno di fondi.
Riferimenti:
Decreto legge 14 agosto 2013, n.93
Bene il decreto, segno di nuova consapevolezza (Laura Boldrini su Twitter)
Decreto antifemminicidio, come le nuove regole garantiranno le donne (Luisa Pronzato, Marta Serafini)
Quel passo avanti che può aiutarci a cambiare (Gian Antonio Stella)
Non lasciare sole le donne. I passi da compiere dopo il decreto (27esima Ora)
Si parla di “misure speciali” per stalking e femminicidi. (Enrica UAGDC)
Decreto antiviolenza: grazie. Ma si può fare meglio (Marina Terragni)
Non basta un decreto (Michela Marzano)
Femminicidio, i punti deboli del decreto (Nadia Somma)
Prevenire e rieducare (Concita De Gregorio)
Perchè il DL sul femminicidio non mi piace (Loredana Lipperini)
Aggravanti (Il Ricciocorno Schiattoso)
Interventi di Susanna Zaccaria, Loredana Lipperini, Barbara Spinelli (Radio del Capo)
Prevenire il femminicidio è possibile (Lucina Meco)
Diritti da testimoniare (Chiara Saraceno)
Il femminicidio delle larghissime intese (Imma Barbarossa)
Maria Cristina Guido sul dl contro il femminicidio: poco coraggio da parte del Governo
Un grande passo avanti, ma le donne siano libere anche di cambiare idea (Michela Murgia)
Quella non è una legge contro il femminicidio (Michela Murgia)
Decreto antifemminicidio: ecco il testo completo (Femminile Plurale)
Le camere penali sul decreto femminicidio
La propaganda genera mostri (Camere penali)
Femminicidio - Raccomandazioni dell'Onu all'Italia
Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa
Misure inadeguate. Il governo riconosca i centri antiviolenza (Titti Carrano - Di.Re.)
Comunicato 27 agosto 2013 - NO MORE sul decreto legge femminicidio
